La disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 è integrata da una presunzione di non operatività applicabile, tuttavia, soltanto a quelle società che dichiarino perdite fiscali per tre periodi d'imposta consecutivi, oppure che, nel corso del triennio di osservazione, dichiarino eccedenze tributarie negative per due esercizi e nel restante un reddito inferiore al minimo presunto ex art. 30, co. 3, L. 724/1994.
Nel corso del convegno «Telefisco 2013»,l'Amministrazione finanziaria ha affrontato la questione concernente l'individuazione dell'esercizio a partire dal quale, per una società in perdita fiscale nel triennio 2009-2011, che non usufruisce di alcuna causa di esclusione o disapplicazione e che diventa dunque di comodo nell'esercizio 2012, scatti il blocco delle compensazioni Iva.
Appurato che, per le società non operative, le limitazioni all'utilizzo dell'eccedenza annuale Iva a credito si riferiscono al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d'imposta relativamente al quale non è stato superato il test di operatività di cui al comma 1 dell'art. 30, per quelle in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati tre periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società di comodo a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo. Le limitazioni all'utilizzo del credito Ira vanno, pertanto, riferite alla sola eccedenza inerente al periodo d'imposta in cui trova applicazi