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Lunedì, 13 Maggio 2013 17:08

Società in perdita sistematica e beni in godimento ai soci

Scritto da di LUIGI FERRAJOLI avvocato cassazionista e dottore commercialista - titolare Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia
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In occasione di «Telefisco 2013» l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti interpretativi in relazione alla tanto discussa disciplina delle società con perdite sistematiche. Le risposte rese ai contribuenti e alla stampa specializzata su svariati temi fiscali sono poi confluite nella C.M. 15 febbraio 2013, n. 1/E.


 

La disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 è integrata da una presunzione di non operatività applicabile, tuttavia, soltanto a quelle società che dichiarino perdite fiscali per tre periodi d'imposta consecutivi, oppure che, nel corso del triennio di osservazione, dichiarino eccedenze tributarie negative per due esercizi e nel restante un reddito inferiore al minimo presunto ex art. 30, co. 3, L. 724/1994.

Nel corso del convegno «Telefisco 2013»,l'Amministrazione finanziaria ha affrontato la questione concernente l'individuazione dell'esercizio a partire dal quale, per una società in perdita fiscale nel triennio 2009-2011, che non usufruisce di alcuna causa di esclusione o disapplicazione e che diventa dunque di comodo nell'esercizio 2012, scatti il blocco delle compensazioni Iva.

Appurato che, per le società non operative, le limitazioni all'utilizzo dell'eccedenza annuale Iva a credito si riferiscono al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d'imposta relativamente al quale non è stato superato il test di operatività di cui al comma 1 dell'art. 30, per quelle in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati tre periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società di comodo a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo. Le limitazioni all'utilizzo del credito Ira vanno, pertanto, riferite alla sola eccedenza inerente al periodo d'imposta in cui trova applicazi

Letto 908 volte Ultima modifica il Lunedì, 06 Giugno 2016 18:36

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