di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso
In materia di reati afferenti le ipotesi di gravi frodi Iva, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa sulla prescrizione nella parte in cui si prevede che “in nessun caso i termini previsti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all’articolo 161, comma 2, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.”. In tali casi, pertanto, il termine ordinario di prescrizione ricomincerà a decorrere da capo dopo ogni atto interruttivo.