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Wednesday, 31 August 2016 18:18

Il pignoramento presso terzi: regole, modalità operative di gestione ed eventuale ritenuta

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Il recupero delle somme da parte del soggetto creditore è stato notevolmente agevolato dalle nuove misure introdotte dal Governo con il D.L. 132/2014 in materia di misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, le quali all’articolo 19 hanno previsto una innovativa e celere procedura per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e il successivo pignoramento, introducendo, tra l’altro, i nuovi articoli 492-bis, 521-bis, 155- bis e ss. al c.p.c..

In tale panorama legislativo, finalizzato a fungere sia da deterrente nei confronti del soggetto che si è reso inadempiente a un obbligo di legge ovvero contrattuale, sia a ridurre le lungaggini giudiziarie che sempre più spesso rappresentano la più ampia via di fuga per il debitore insolvente, il ricorso al pignoramento presso terzi seguita nell’essere, quando esperibile, il procedimento di recupero più garantista per il creditore, in quanto consente a quest’ultimo di rivalersi su un soggetto dalla solvibilità certamente più solida rispetto al debitore principale.

In tale contesto un’attenzione particolare merita la disciplina in materia di ritenute alla fonte da effettuare sulle somme liquidate a seguito del pignoramento presso terzi, nell’ambito della quale la prassi ministeriale ha svolto un ruolo essenziale definendo le modalità di effettuazione della ritenuta e dissipando numerosi dubbi interpretativi sorti dall’applicazione della stessa. 

 

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