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Saturday, 01 August 2015 17:59

I presupposti per l’azione revocatoria ordinaria in caso di fallimento

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

L’azione revocatoria ordinaria può essere esperita dal curatore ai sensi dell’art.66 L.F. qualora non sussistano i requisiti di cui all’art.67 L.F. necessari per la proposizione della domanda di revocatoria fallimentare.
Nell’analizzare tale fattispecie concreta, la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di ribadire il principio affermato da tempo in giurisprudenza secondo cui, se l’azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore. Inoltre, se l’azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio della medesima oltre all’eventus damni, anche la dimostrazione di una dolosa preordinazione da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma.

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