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Monday, 11 November 2013 00:00

Il principio di specialità della sanzione penale alla luce della sentenza n.37425/13

di Luigi Ferrajoli – avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

Il nostro ordinamento, tra i principi cardine del diritto, prevede quello di irretroattività della norma penale, se in malam partem: il combinato disposto degli artt.11, 25, co.2, Cost. e 2, co.4, c.p. stabiliscono, infatti, che nessuno possa essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non è reato e se vi è stata sentenza di condanna ne cessano gli eetti e l’esecuzione; inoltre, se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede solo la pena pecuniaria, la pena detentiva si converte in quest’ultima.

Ulteriormente, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

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