di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con la sentenza n.299 dello scorso 8 ottobre 2014, la sezione lavoro del Tribunale di Monza ha ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n.46/99, l’opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto - è prevista dall’art.29, co.2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall’art.24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione”1.
Prevale, dunque definitivamente, almeno nell’agire dell’interprete, l’assimilazione della cartella di pagamento a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, in virtù del quale l’Ente previdenziale convenuto nel giudizio di opposizione può richiedere al giudice oltre al rigetto dell’opposizione anche la condanna dell’opposto al pagamento di quanto intimato 2.