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di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con il presente contributo si procederà ad un’analisi delle diverse fattispecie nella quali può articolarsi il reato di bancarotta, che può essere commesso dal fallito nell’ambito del fallimento, nonché delle circostanze aggravanti ed attenuanti applicabili, come delineate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con particolare attenzione alle tematiche più discusse sull’argomento.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

L’azione revocatoria ordinaria può essere esperita dal curatore ai sensi dell’art.66 L.F. qualora non sussistano i requisiti di cui all’art.67 L.F. necessari per la proposizione della domanda di revocatoria fallimentare.
Nell’analizzare tale fattispecie concreta, la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di ribadire il principio affermato da tempo in giurisprudenza secondo cui, se l’azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore. Inoltre, se l’azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio della medesima oltre all’eventus damni, anche la dimostrazione di una dolosa preordinazione da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma.

jeudi, 20 novembre 2014 11:48

Bancarotta fraudolenta e concorso di reati

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con la recente sentenza n.34516 del 5 agosto 2014 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui più fatti tipici di bancarotta, commessi nell’ambito della medesima procedura concorsuale, configurano fattispecie di reato autonome e ontologicamente diverse. Le vicende che si concludono con il fallimento di una società spesso comportano procedimenti penali a carico di amministratori, sindaci e liquidatori: si pone quindi per il giudice il problema di come configurare le eventuali diverse ipotesi di reato contestate, a carico del medesimo soggetto, in un’unica procedura. Al riguardo la giurisprudenza ha ribadito che l’art.219, co.2, n.1 L.F. prevede una speciale ipotesi di continuazione nei reati ai soli fini sanzionatori, la c.d. “continuazione fallimentare”. 

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con due sentenze estive la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di fondo patrimoniale.
Con la sentenza n.17811/14 è stata sancita l’ammissibilità della risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l’hanno istituito, anche in presenza di figli minori, benché il codice civile non lo preveda espressamente.
Nella pronuncia n.18248/14, la Suprema Corte ha inoltre statuito che se il credito del terzo è maturato per soddisfare i bisogni della famiglia, l’esecuzione sul fondo patrimoniale deve ritenersi sempre legittima senza che sia necessario indagare se sia sorto prima il credito o il fondo stesso.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

Una recente pronuncia di legittimita' offre l'occasione di tornare sul ruolo del collegio sindacale, tra obblighi e responsabilita'. La ricostruzione puntuale dei riferimenti normativi e delle indicazioni che dagli anni ottanta la giurisprudenza ha offerto, conduce a delineare il perimetro dei comportamenti penalmente rilevanti e i capisaldi della condotta dell’organo di controllo.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

La riforma della Legge Fallimentare prevede la responsabilità penale del “professionista” che, con la propria condotta, incorra in falsità documentali il cui oggetto materiale è rappresentato dalle relazioni e dalle attestazioni inerenti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, il piano del concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, le disposizioni in tema di !nanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e il concordato con continuità aziendale.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

La responsabilità penale prevista dall'art.236 L.F. prende in esame il momento "formativo" della domanda di concordato preventivo, che deve connotarsi, come indicato dall’art.161 L.F., da una serie di dati e documenti veritieri che possano essere idonei a rappresentare, nei confronti dei terzi, il reale stato patrimoniale, economico e !nanziario in cui versa l'imprenditore. 

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