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Avv. Luigi Ferrajoli

Avv. Luigi Ferrajoli

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di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Il Legislatore sta operando diversi interventi di riforma su norme che direttamente o indirettamente incidono sul processo tributario.
In particolare ci si riferisce allo schema di Decreto Legislativo sulle semplifi
cazioni fiscali e al Decreto Legge degiurisdizionalizzazione, che contengono disposizioni che vanno a modificare le seguenti materie: gli effetti dell’estinzione della società limitatamente alle obbligazioni tributarie e contributive; la responsabilità dei liquidatori e soci per le obbligazioni tributarie; gli adempimenti processuali; le spese di giudizio in caso di soccombenza; la sospensione feriale dei termini.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato in via de!nitiva il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di sempli!cazioni !scali che prevede l’introduzione della permanenza della “responsabilità !scale” della società per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. Tale norma appare in contrasto tanto con la lettera dell’art.2495 cod.civ. (così come modi!cato dalla riforma del diritto societario risalente al 2003) quanto con l’orientamento adottato in materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel 2010 e sino ad oggi mantenuto. Il presente intervento si promette di operare una sintetica panoramica sul tema del rapporto tra cancellazione dal Registro delle Imprese, estinzione e responsabilità residua delle società (ricostruendo lo scenario pre e post riforma 2003) per concludere soermandosi sulle controverse innovazioni introdotte dal richiamato Decreto Legislativo e sulle perplessità ch’esso suscita negli operatori del settore.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Nel processo tributario vige il generale divieto di assunzione di prova testimoniale. Tale divieto, tuttavia, non si estende alla possibilità di produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi fuori da quella sede. Tale facoltà è riconosciuta sia all’Amministrazione !nanziaria sia al contribuente e le dichiarazioni prodotte in giudizio assumono per entrambe le parti valore di prova indiziaria liberamente valutabile dal giudice, purché dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Il giudice è tenuto a motivare sia l’uso delle dichiarazioni ai !ni del decidere, sia la statuizione sull’inutilizzabilità delle stesse.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con due sentenze estive la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di fondo patrimoniale.
Con la sentenza n.17811/14 è stata sancita l’ammissibilità della risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l’hanno istituito, anche in presenza di figli minori, benché il codice civile non lo preveda espressamente.
Nella pronuncia n.18248/14, la Suprema Corte ha inoltre statuito che se il credito del terzo è maturato per soddisfare i bisogni della famiglia, l’esecuzione sul fondo patrimoniale deve ritenersi sempre legittima senza che sia necessario indagare se sia sorto prima il credito o il fondo stesso.

Thursday, 20 November 2014 11:48

Bancarotta fraudolenta e concorso di reati

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con la recente sentenza n.34516 del 5 agosto 2014 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui più fatti tipici di bancarotta, commessi nell’ambito della medesima procedura concorsuale, configurano fattispecie di reato autonome e ontologicamente diverse. Le vicende che si concludono con il fallimento di una società spesso comportano procedimenti penali a carico di amministratori, sindaci e liquidatori: si pone quindi per il giudice il problema di come configurare le eventuali diverse ipotesi di reato contestate, a carico del medesimo soggetto, in un’unica procedura. Al riguardo la giurisprudenza ha ribadito che l’art.219, co.2, n.1 L.F. prevede una speciale ipotesi di continuazione nei reati ai soli fini sanzionatori, la c.d. “continuazione fallimentare”. 

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con la sentenza n.299 dello scorso 8 ottobre 2014, la sezione lavoro del Tribunale di Monza ha ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n.46/99, l’opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto - è prevista dall’art.29, co.2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall’art.24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione”1.
Prevale, dunque definitivamente, almeno nell’agire dell’interprete, l’assimilazione della cartella di pagamento a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, in virtù del quale l’Ente previdenziale convenuto nel giudizio di opposizione può richiedere al giudice oltre al rigetto dell’opposizione anche la condanna dell’opposto al pagamento di quanto intimato 2.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Il contribuente che si avvale del procedimento di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n.218/97 con le conseguenti riduzioni di imposte e sanzioni si trova poi spesso ad affrontare un processo penale riguardante le fattispecie di reato connesse alle violazioni tributarie accertate dal fisco. Vediamo quali sono le conseguenze a livello penale della rideterminazione degli importi effettuati dal fisco in contraddittorio con il contribuente con particolare riferimento all’ipotesi di riduzione delle imposte al di sotto delle soglie di punibilità sussistenti nel nostro ordinamento penale-tributario. 

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale in Bergamo e Brescia e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Il processo tributario è caratterizzato da un sistema probatorio che si distingue da quello vigente nel contenzioso civile sia sotto l’aspetto delle limitazioni all’utilizzo di mezzi di prova sancite dall’art.7 D.Lgs. n.546/92, sia in considerazione della circostanza che attore sostanziale nel procedimento tributario è quasi sempre il fisco. Per meglio comprendere come le parti possano procedere nell’acquisizione delle prove necessarie a sostenere in giudizio le proprie tesi difensive, è opportuno esaminare una fattispecie concreta, ossia il caso delle contestazioni sugli immobili di lusso per il disconoscimento delle agevolazioni c.d. prima casa. 

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

Una recente pronuncia di legittimita' offre l'occasione di tornare sul ruolo del collegio sindacale, tra obblighi e responsabilita'. La ricostruzione puntuale dei riferimenti normativi e delle indicazioni che dagli anni ottanta la giurisprudenza ha offerto, conduce a delineare il perimetro dei comportamenti penalmente rilevanti e i capisaldi della condotta dell’organo di controllo.

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

Le stabilisce il Dlgs 74/2000 con riguardo alle imposte sui redditi e all'Iva, ossia i <<delitti in materia di documenti e pagamento delle imposte>>

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